I Lavoratori Domestici (Colf e Badanti)

Estratto dal sito istituzionale INPS (www.inps.it)

Alfonso Angrisani 07/01/2018 0

CHI È IL LAVORATORE DOMESTICO

Secondo la legge 2 aprile 1958, n. 339, è colui che presta la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con qualifica specifica, anche di elevata competenza professionale (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, etc.), sia con mansioni generiche.Il lavoro domestico può avere modalità di svolgimento diverso:

·    a servizio intero (lavoratore domestico convivente o badante) – se il lavoratore abita presso il datore di lavoro, usufruendo, oltre che della retribuzione, del vitto e dell'alloggio;

·    a mezzo servizio – se presta, presso la stessa famiglia, servizio per almeno 4 ore al giorno o per 24 ore settimanali, quando il servizio non e' uniforme in tutti i giorni della settimana;

·   ad ore – se presta la propria opera in famiglia solo per alcuni giorni alla settimana, e con un orario inferiore alla 24 ore settimanali.

E' caratterizzato dalla subordinazione e dall’erogazione di una retribuzione, ed è soggetto all’obbligo assicurativo, in applicazione delle norme previste dall' Art 26 DPR 1403/71 (obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari).

Sono assicurabili come domestici anche i lavoratori :

·         già assicurati per altra attività di lavoro domestico;

·         pensionati;

·         durante il periodo di prova;

·      avviati dai comuni o dalle ASL al servizio di assistenza domiciliare non infermieristica presso persone anziane indigenti, alle quali le predette amministrazioni forniscono mezzi materiali per corrispondere la retribuzione e gli oneri accessori (Circ. 23/03/90 nr. 74).

 

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

La circolare Inps nr 44 del 24/03/2009 estende l’operatività del lavoro accessorio al lavoro domestico solo alle prestazioni rese per esigenze temporanee, comunque non superiori a 5.000 euro nell’anno solare, con lo stesso committente.

Le prestazioni di lavoro accessorio beneficiano dello stesso regime agevolato dei buoni lavoro operativo nel settore agricolo e nei settori del commercio, turismo e servizi: il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale, è pari a 10 euro. E’, inoltre, disponibile un buono 'multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili. 

 

LAVORO DOMESTICO DEL CONIUGE

Il coniuge è escluso dall’obbligo assicurativo, in quanto le prestazioni offerte si presumono gratuite e dovute per affetto, infatti, ai sensi dell’art.143 c.c , tra i doveri dei coniugi vi è quello reciproco di assistenza materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia, incompatibile con un parallelo rapporto di lavoro domestico.

Fanno eccezione i casi in cui il coniuge datore sia:

·         grande invalido di guerra (civile e militare)

·         grande invalido per cause di servizio e del lavoro

·         mutilato e invalido civile

·         cieco civile

e fruisca dell’indennità di accompagnamento.

 

LAVORO DOMESTICO DEI PARENTI O AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO

L’esistenza di vincoli di parentela od affinità entro il terzo grado tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l’obbligo assicurativo se è provata l’esistenza del rapporto di lavoro (art. 1 DPR 31.12.1971, n. 1403).

Al momento dell’iscrizione, il rapporto di lavoro può essere auto-certificato, attraverso la dichiarazione di responsabilità presente nella denuncia di rapporto di lavoro domestico (circ. n. 89/1989).

Ove sussistano dei dubbi relativi all’autocertificazione, l’Inps può ricorrere ad accertamenti e alla convocazione delle parti interessate, in quanto deve essere dimostrata l’onerosità della prestazione, che consiste nell’obbligo giuridico del beneficiario delle prestazioni di corrispondere una retribuzione per il lavoro svolto (per es., contratto, buste paga, ecc.), e la subordinazione, necessarie perché si possa configurare un rapporto di lavoro dipendente. E’ invece irrilevante, secondo quanto chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza 21-08-1986, n. 5128, la fornitura del vitto e dell’alloggio e di ulteriori utilità (vestiario, divertimento, piccole spese), che è da considerarsi come naturale ed intrinseco aspetto della solidarietà affettiva e della mutua assistenza tra persone legate da vincolo di consanguineità .

 L’onere della prova, non è necessario nei casi in cui l’attività venga prestata in favore di soggetti che fruiscono dell’indennità di accompagnamento:

·         grandi invalidi di guerra (civile e militare);

·         grandi invalidi per cause di servizio e del lavoro;

·         mutilati e invalidi civili;

·         ciechi civili 

 

 

I DATORI DI LAVORO

Sono le famiglie, anche se costituite da una sola persona, che assumono personale per adibirlo a mansioni di carattere materiale o anche intellettuale necessarie per il funzionamento della vita familiare.

Possono essere tali anche quelle convivenze come le comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi ) che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.  

  

PERIODO DI PROVA

·         1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super, e di 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli.

·       2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

·        3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.

        4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente

   

 

RIPOSO SETTIMANALE

·         1. Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.

·         2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.

·         3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.

 

·       4. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.

 

 

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